Per l’assolvimento dell’obbligo di formazione l’iscritto nell’Albo è tenuto ad acquisire in ciascun triennio formativo 90 crediti formativi professionali, mediante le attività formative indicate al comma 3 dell’articolo 1. Almeno 9 crediti devono essere acquisiti mediante attività formative aventi ad oggetto l’ordinamento, la deontologia, l’organizzazione dello studio professionale, la normativa antiriciclaggio e le
tecniche di mediazione (c.d. CFP obbligatori).
Gli iscritti nell’elenco speciale e coloro che non esercitano la professione, neanche occasionalmente, non sono tenuti a svolgere l’attività di “formazione professionale continua”
Articolo 6 – Casi di riduzione dei crediti formativi professionali utili per l’assolvimento dell’obbligo formativo
L’iscritto nell’Albo che abbia già compiuto i 65 anni di età o compia il 65° anno di età in una data compresa nel triennio in corso per l’assolvimento dell’obbligo di formazione è tenuto ad acquisire in ciascun triennio formativo 30 crediti formativi professionali, mediante le attività formative indicate al comma 3 dell’articolo 1. Almeno 9 crediti devono essere acquisiti mediante attività formative aventi ad oggetto l’ordinamento, la deontologia, l’organizzazione dello studio professionale, la normativa antiriciclaggio e le tecniche di mediazione
Articolo 8 – Esenzioni
L’iscritto può essere esentato dallo svolgimento della “formazione professionale continua” nei seguenti casi:
- maternità;
- cause non derivanti da sanzioni disciplinari che determinino l’interruzione dell’attività professionale per almeno 6 mesi;
- assunzione di cariche pubbliche elettive;
- infortunio; malattia; malattia grave del coniuge, del convivente, dei parenti e degli affini entro il 1° grado e dei componenti il nucleo familiare;
- non esercizio neanche occasionalmente della professione: a) non essere in possesso di partita IVA, né soggetto al relativo obbligo in relazione ad attività rientranti nell’oggetto della professione; b) non essere iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza, né soggetto al relativo obbligo; c) non esercitare l’attività o le funzioni professionali neanche occasionalmente e in qualsiasi forma.